Regolamento›Capo VI
Art. 42
In vigore dal 21 lug 1926
Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.
Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-42