Art. 44
RegolamentoCapo VI

Art. 44

95 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più od in meno superiori ai 25 per cento, il Comitato forestale provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi. Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per 15 giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-44