RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 77

In vigore dal 21 lug 1926
L'ufficio, al quale viene presentata la domanda, la completa con uno schema di disciplinare nel quale debbono essere stabilite le modalità e le condizioni per la esecuzione dei lavori, nonché il termine per il compimento di essi, e quindi la trasmette, con una relazione, al Ministero. Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, il Ministero provvede alla concessione, ove nulla osti, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-77

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