Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 74
In vigore dal 21 lug 1926
Nelle nuove Provincie le opere eseguite e da eseguirsi, in forza delle leggi dell'ex impero austro-ungarico, saranno, per ogni singolo bacino, date in consegna agli Enti che, a norma delle dette leggi, hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione di esse, ferme restando le disposizioni relative alla misura dei contributi che, per la detta manutenzione, sono stabilite dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-74