Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 69
In vigore dal 21 lug 1926
Approvato l'atto di collaudo, l'ufficio che ha eseguito i lavori procede a termini e per gli effetti dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, alla riconsegna dei terreni occupati temporaneamente.
Questa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal funzionario e dai proprietari o possessori interessati, i quali devono essere invitati ad intervenire o, in loro assenza, o rifiuto a sottoscrivere, da due testimoni e contenere una descrizione delle condizioni, nelle quali si trovano i fondi riconsegnati, e dei loro confini.
Qualora i proprietari o possessori interessati, sebbene invitati, non intervengano alla riconsegna o si rifiutino di firmare il relativo verbale, questo verrà pubblicato per 15 giorni all'albo del Comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-69