Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 71
In vigore dal 21 lug 1926
Le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei fondi rimboscati e sistemati devono indicare il prezzo di cessione.
Dette dichiarazioni sono trasmesse dall'Ufficio forestale competente al Ministero per l'economia nazionale, il quale decide ai sensi dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Finché non sono intervenute le decisioni del Ministero permangono a carico del proprietario o possessore gli obblighi derivanti dalla riconsegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-71