RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 73

In vigore dal 21 lug 1926
Agli effetti dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le opere che non siano state direttamente eseguite dall'Amministrazione dello Stato, saranno consegnate, dopo l'approvazione del collaudo finale, all'ufficio del Genio civile o all'Ispettorato forestale competenti. Le perizie per la custodia e manutenzione delle opere d'arte, di cui al comma precedente, sono compilate al principio di ogni esercizio finanziario ed approvate dal Ministero competente. Alla scadenza di ogni esercizio finanziario si procede alla liquidazione delle spese di custodia e manutenzione delle opere d'arte occorse durante l'esercizio stesso. La liquidazione è fatta dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'Ispettore capo del ripartimento forestale ed è approvata dal Ministero, dal quale i funzionari suddetti dipendono, che ne trasmette copia agli enti interessati ed al Ministero delle finanze per i rimborsi.
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