Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 70
In vigore dal 21 lug 1926
I proprietari o possessori non intervenuti e che non abbiano firmato il verbale di riconsegna possono entro detto termine presentare all'ufficio competente le loro osservazioni, sulle quali decide definitivamente il Ministero per l'economia nazionale.
Trascorso detto termine e salvo le decisioni del Ministero sulle osservazioni di cui sopra, la riconsegna diventa definitiva rispetto a tutti i proprietari o possessori e per ogni effetto di legge e cessa qualunque obbligo dell'Amministrazione al pagamento delle indennità per le occupazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-70