Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 65
In vigore dal 21 lug 1926
L'Amministrazione interessata, prima di promuovere la convocazione del Collegio arbitrale, tenuto conto della natura dei lavori e dell'interesse in essi predominante, designa un rappresentante unico dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di quella forestale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-65