RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 60

In vigore dal 21 lug 1926
Per i lavori da eseguirsi dagli uffici del Genio civile in zone diverse da quelle da sistemare a cura dell'Ispettorato forestale dovranno essere osservate, per la determinazione dei terreni, nei quali devono eseguirsi le opere, e per la pubblicità dei progetti e degli elenchi, le disposizioni contenute negli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nei soli casi nei quali la esecuzione delle opere implichi l'imposizione di vincoli al godimento dei detti terreni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-60

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