RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 63

In vigore dal 21 lug 1926
Per i terreni dei quali è prevista l'occupazione l'Azienda del demanio forestale esaminerà la convenienza dell'acquisto o dell'espropriazione di essi. Qualora per l'esecuzione dei lavori si ritenga sufficiente l'occupazione temporanea, l'Amministrazione interessata inviterà i proprietari o possessori di terreni alla consegna di essi. Nel caso che costoro non si presentino o si rifiutino di firmare il verbale di occupazione, questo sarà sottoscritto da due testimoni e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune. Il verbale di occupazione deve contenere una descrizione dello stato in cui si trovano i terreni e dei loro confini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-63

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