RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 66

In vigore dal 21 lug 1926
I lavori cui deve provvedere direttamente l'Amministrazione forestale sono di regola eseguiti in economia. Gli uffici del Genio civile provvedono alla gestione dei lavori di loro competenza con le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. I lavori stessi possono eseguirsi in economia con le norme del capo 4° del regolamento predetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-66

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