Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 78
In vigore dal 21 lug 1926
Ove nel termine stabilito dall'atto di concessione i proprietari non abbiano ottemperato agli obblighi assunti, il Ministero per l'economia nazionale, previo accertamento del locale Ufficio forestale, pronuncierà la decadenza della concessione con provvedimento che ha carattere definitivo. Nel caso di adempimento parziale il Ministero potrà accordare in tutto o in parte i rimborsi dell'importo dei lavori di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-78