RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 79

In vigore dal 21 lug 1926
I rimborsi, cui hanno diritto i proprietari ed i Consorzi per le opere di sistemazione agraria, saranno accordati ad opere compiute e collaudate. I rimborsi per le opere di rimboschimento non si conferiscono per intero se non dopo trascorsi 5 anni dal compiuto impianto ed in base a certificato dell'Ispettore capo forestale attestante la buona riuscita delle opere e delle piantagioni annualmente eseguite per ogni singola zona. L'Ispettore capo forestale rilascerà il certificato previo accertamento da eseguirsi a spese dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-79

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