Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 84
In vigore dal 21 lug 1926
Qualora il Consorzio tra privati proprietari, con gli scopi di cui all'articolo precedente, non sia già altrimenti costituito, varranno per la sua costituzione, per la sua capacità e per il suo funzionamento, le norme stabilite negli e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
È consentita la formazione dei Consorzi anche tra Provincie, Comuni, Corpi morali e privati proprietari di terreni situati nel comprensorio da sistemare.
L'atto di costituzione di esso ed il suo statuto devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto, se gli Enti, di cui al comma precedente, appartengono alla stessa provincia, ovvero di uno dei Ministeri dal quale dipende l'esecuzione dei lavori, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.
Lo statuto deve contenere la indicazione dello scopo del Consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli Enti consorziati, la sede del medesimo, e tutte le altre norme di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-84