Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 88
In vigore dal 21 lug 1926
La concessione, oltre le condizioni alle quali si vuole sia vincolata, deve stabilire:
a) il termine in cui dovranno essere iniziati e compiuti i lavori;
b) l'ordine della loro esecuzione;
c) il numero e l'importo delle annualità in cui dovrà essere effettuato il rimborso da parte dello Stato della spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 %;
d) le penalità a carico del concessionario per il caso di ritardo ingiustificato nel compimento dei lavori;
e) la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali vertenze.
Nella convenzione potrà anche stabilirsi la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in qualunque tempo alla revoca ed al riscatto della concessione. In essa si determineranno le modalità della risoluzione e del riscatto e della conseguente presa in consegna delle opere eseguite e si richiameranno le disposizioni di cui all' del presente regolamento, concernenti l'inadempimento delle concessioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-88