Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 85
In vigore dal 21 lug 1926
I Consorzi istituiti fra privati proprietari per l'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione di cui agli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, funzionano secondo le norme stabilite nei rispettivi statuti e, in quanto questi non dispongano altrimenti, per le deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione amministrativa osservano le prescrizioni di legge sull'ordinamento dei consorzi di bonifica.
Se dei Consorzi fanno parte Provincie, Comuni o Enti morali, si osservano invece, per le deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione amministrativa le norme cui sono sottoposti la Provincia, se fa parte del Consorzio, o il Comune consorziato, il cui Consiglio si compone del maggior numero di consiglieri rispetto agli altri.
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