RegolamentoCapo III

Art. 26

In vigore dal 21 lug 1926
Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di Finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco o segnate nella mappa la dichiarazione che degli effetti del vincolo fu già tenuto conto nella formazione del catasto, nel caso di cui nella lettera a); la dichiarazione che i vincoli e le limitazioni imposte non producono diminuzione del reddito, nel caso di cui nella lettera b); e la qualità e classe stabilita in seguito alla revisione, nel caso di cui nella lettera c). L'elenco o la mappa così completati saranno trasmessi al Sindaco per mezzo dell'Intendenza di finanza, affinché siano pubblicati nell'albo del Comune per un periodo di 60 giorni. Contemporaneamente, con apposito manifesto, si avvertiranno i possessori che entro quel termine hanno facoltà di ricorrere contro i risultati degli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria agli effetti dell' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il manifesto sarà pubblicato all'albo comunale e vi rimarrà continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami. Sarà affisso anche nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne ripeterà la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato del periodo di tempo suindicato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-26

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