Regolamento›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 21 lug 1926
Il pregiudizio economico, per il quale, a norma dell'ultimo comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si può chiedere compenso, potrà essere preso in considerazione solo nel caso che per l'osservanza di un piano economico, e, in mancanza di questo, per la consuetudine locale dei tagli, questi cadano nel periodo della sospensione o del vieto.
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