RegolamentoCapo II

Art. 19

In vigore dal 21 lug 1926
Le prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui agli del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I del R. decreto suddetto. Sopra tutto esse devono stabilire: A) per quanto riguarda i vari tipi di boschi: a) il tempo ed il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco; b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincoli; c) le regole per i diradamenti nelle fustaie; d) il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provvede con piantagioni; e) le disposizioni per garentire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa; f) le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi; g) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possono arrecare pregiudizio alla riproduzione; h) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione; i) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbii, fornelli o motere, e l'impianto e l'esercizio nei boschi o in prossimità di essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi; l) i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi; m) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestra, erbe e per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri; n) le norme per l'estrazione del legname dai boschi e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alla fluitazione dei legnami; o) le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare; p) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denunzia all'autorità forestale dell'esistenza di questi parassiti; B) per quanto riguarda i terreni pascolivi: le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restrizioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa; C) per quanto riguarda i terreni cespugliati: le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli; D) per quanto riguarda i terreni nudi e saldi: le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorchè si sia ottenuta la concessione prevista dall' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il Comitato abbia subordinato la concessione stessa. E) per quanto riguarda i terreni a coltura agraria: le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D). Le norme di polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-19

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