RegolamentoCapo III

Art. 25

In vigore dal 21 lug 1926
La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto l'elenco o la mappa, esaminerà: a) per quali particelle fu già tenuto conto degli effetti del vincolo nella formazione del catasto; b) per quali, fra le rimanenti particelle, i vincoli e le limitazioni imposte, tenuto conto della qualità e classe loro assegnata in catasto, non producono un'effettiva diminuzione di reddito; c) per quali invece deve provvedersi alla revisione degli estimi. Questa revisione sarà fatta dalla Sezione catastale o dall'Ufficio tecnico di finanza con gli stessi criteri seguiti nella formazione del catasto in vigore nella Provincia, accertando sul luogo le condizioni delle particelle vincolate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-25

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