RegolamentoCapo II

Art. 23

In vigore dal 21 lug 1926
Nei territori delle nuove provincie indicati nel R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1122, i lavori previsti dall' del presente regolamento devono essere autorizzati dall'autorità militare. Le domande di trasformazione, di cui al successivo , non possono esser prese in considerazione se non accompagnate dal nulla osta della stessa autorità. Le prescrizioni di massima relative ai detti territori dovranno essere preordinate agli scopi previsti dal R. decreto-legge surricordato ed, in quanto considerino il semplice taglio di boschi, imporre la riserva dell'osservanza di speciali norme e modalità da stabilirsi dall'autorità forestale in base ad accordi di massima con quella militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-23

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