RegolamentoCapo II

Art. 22

In vigore dal 21 lug 1926
Le prescrizioni di cui agli e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per 15 giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giorni 15 dalla data dell'ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al Comitato col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati. Il Comitato rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al Ministero per l'economia nazionale, il quale provvederà successivamente a norma dell' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Per la prima applicazione del R. decreto suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-22

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