Regolamento›Capo II
Art. 21
In vigore dal 21 lug 1926
Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.
Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette entro 8 giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato le modalità della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino sufficienti.
La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco o dell'Ispettorato forestale e pubblicata per 15 giorni all'albo del Comune.
Trascorso detto termine l'interessato può chiedere al Ministero dell'economia nazionale che provveda sulla domanda in luogo del Comitato forestale.
Storico versioni
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