Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 16
In vigore dal 21 lug 1926
La trasmissione di atti relativi alle istruttorie disposte dai precedenti articoli dovrà aver luogo nel termine di tre giorni da quando la stessa si renda possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-16