RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 15

In vigore dal 21 lug 1926
Le decisioni del Comitato forestale devono essere notificate agl'interessati a mezzo del Sindaco o dell'Ufficio forestale e pubblicate per 60 giorni all'albo del Comune. Per i ricorsi contro di esse e per l'ulteriore procedura valgono le norme stabilite nell'ultimo comma dell' e nell' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in quanto trovino applicazione ai singoli casi.
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