Regolamento›Capo II
Art. 20
In vigore dal 21 lug 1926
Le prescrizioni di cui all' devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.
Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.
L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Qualora entro 30 giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-20