RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 1

In vigore dal 21 lug 1926
Regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. La determinazione delle zone da vincolarsi, a norma del Titolo I, Capo I, Sezione I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere preceduta da una ricognizione generale quando si tratti di terreni compresi in un bacino, al fine di accertare le condizioni idrogeologiche di esso e le forme prevalenti di utilizzazione dei terreni e boschi ivi compresi. Qualora il perimetro dei singoli bacini fluviali si estenda nel territorio di più Provincie, la determinazione delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico potrà farsi separatamente per ciascuna Provincia. L'applicazione del vincolo può essere limitata anche a singole zone indipendentemente dalla delimitazione generale, semprechè ne sia riconosciuta la necessità o l'urgenza, ed a bacini di torrenti, quand'anche non appartenenti a bacini fluviali propriamente detti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-1

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