Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 3
In vigore dal 21 lug 1926
I Sindaci, le Giunte comunali e gli Uffici incaricati della conservazione del catasto devono gratuitamente prestarsi a fornire notizie, mostrare mappe e registri, lasciare prenderne copia e farne riduzione in scala diversa agli uffici forestali incaricati dell'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-3