Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 7
In vigore dal 21 lug 1926
In tutti i casi nei quali, in seguito a domanda o ricorso, occorra procedere ad accertamenti, il presidente del Comitato stabilirà approssimativamente l'ammontare delle spese per il sopraluogo ed inviterà l'interessato, sia privato che corpo morale, a farne deposito nella tesoreria provinciale; salvo che le spese stesse non siano per legge poste a carico dello Stato.
Compiuta la verifica, il presidente del Comitato liquida definitivamente le competenze.
Qualora la somma depositata risulti insufficiente, il presidente stesso curerà di ottenere dall'interessato il pagamento della differenza; se invece risulti esuberante, disporrà per la restituzione della eccedenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-7