Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 8
In vigore dal 21 lug 1926
L'interessato, dopo che avrà eseguito il deposito, di cui all', sarà per mezzo del Sindaco o degli Uffici forestali informato tempestivamente del giorno e dell'ora in cui lo accertamento avrà luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-8