RegolamentoCapo III

Art. 28

In vigore dal 21 lug 1926
Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo, o per omissione di particelle effettivamente vincolate o per inclusione di particelle non vincolate, l'Ufficio tecnico di finanza o la Sezione catastale ne dà partecipazione all'Ispettorato forestale, perché provveda alle eventuali rettifiche. Contro il nuovo accertamento dell'Ispettorato forestale è ammesso ricorso al Comitato forestale della provincia, il quale dovrà statuire sulla controversia entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, della risoluzione definitiva del quale sarà data notizia mediante mappe od elenchi suppletivi alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza per gli ulteriori provvedimenti agli effetti dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
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