RegolamentoCapo IV

Art. 31

In vigore dal 21 lug 1926
Riconosciuta da parte del Comitato forestale la necessità del vincolo sui boschi, per le ragioni previste dal 1° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le forme e le modalità del godimento di questi saranno stabilite dal Comitato stesso su proposta dell'Ispettorato forestale. Contro la determinazione delle forme e delle modalità di godimento del bosco è ammesso ricorso al Ministero per l'economia nazionale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Detto ricorso non avrà effetto sospensivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-31

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