Regolamento›Capo V
Art. 33
In vigore dal 21 lug 1926
La comunicazione dei nomi degli arbitri sarà fatta all'Ispettorato forestale, il quale, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri delle parti, provocherà dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui si trova il bosco, la designazione del terzo arbitro ed eventualmente anche dell'arbitro non nominato da qualcuna delle parti.
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