Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 131
In vigore dal 21 lug 1926
Il decreto Reale o quello Ministeriale, di cui all'articolo precedente sarà pubblicato per almeno 60 giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i terreni da espropriare insieme con l'elenco dei fondi di cui è autorizzata la espropriazione.
L'elenco, distinto per Comuni, porterà il nome e cognome dei proprietari dei terreni, i dati catastali per l'individuazione di questi ultimi ed il prezzo che si offre per ogni terreno.
L'estratto del decreto e dell'elenco dovrà essere notificato a cura del sindaco ai proprietari interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-131