Art. 131
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 131

180 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Il decreto Reale o quello Ministeriale, di cui all'articolo precedente sarà pubblicato per almeno 60 giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i terreni da espropriare insieme con l'elenco dei fondi di cui è autorizzata la espropriazione. L'elenco, distinto per Comuni, porterà il nome e cognome dei proprietari dei terreni, i dati catastali per l'individuazione di questi ultimi ed il prezzo che si offre per ogni terreno. L'estratto del decreto e dell'elenco dovrà essere notificato a cura del sindaco ai proprietari interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-131