Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 136
In vigore dal 21 lug 1926
Il prezzo dei fondi espropriati, detratto eventualmente il credito dell'Azienda del demanio forestale per le spese di cui le spetti il rimborso, sarà pagato o depositato in conformità delle disposizioni degli e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione a causa di pubblica utilità.
Il pagamento dell'indennizzo a favore dei proprietari che accettarono il prezzo offerto potrà esser fatto anche dopo che il Collegio arbitrale avrà determinata la misura dell'indennizzo dovuto a coloro che non accettarono il prezzo stesso. Qualora avvenga questo ritardo nel pagamento sarà corrisposto al proprietario l'interesse legale sulle somme pattuite a decorrere dalla data di occupazione del fondo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-136