RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 134

In vigore dal 21 lug 1926
L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, provvederà alla costituzione del Collegio arbitrale, il quale funzionerà in conformità di quanto è prescritto dagli e successivi del presente regolamento. Nel caso previsto nell'ultimo collima dell'articolo precedente e qualora i proprietari interessati abbiano designato un unico arbitro, la determinazione del prezzo di tutti i terreni potrà esser fatta da un solo Collegio arbitrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-134

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo