Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 134
In vigore dal 21 lug 1926
L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, provvederà alla costituzione del Collegio arbitrale, il quale funzionerà in conformità di quanto è prescritto dagli e successivi del presente regolamento.
Nel caso previsto nell'ultimo collima dell'articolo precedente e qualora i proprietari interessati abbiano designato un unico arbitro, la determinazione del prezzo di tutti i terreni potrà esser fatta da un solo Collegio arbitrale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-134