Regolamento›Capo II
Art. 137
In vigore dal 21 lug 1926
I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli Enti indicati nell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora gli interessati non vi abbiano provveduto, saranno compilati a spese di questi ed a cura dell'Ispettorato forestale e da questo trasmessi al Comitato per l'approvazione.
Con le stesse modalità i piani suddetti debbono essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-137