Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 130
In vigore dal 21 lug 1926
Il Ministro dell'economia nazionale, qualora intenda avvalersi della facoltà di espropriazione accordatagli dal 2° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provvederà all'emanazione del relativo decreto, ovvero, nel caso previsto dalla lettera d) del comma suddetto, promuoverà il decreto Reale di dichiarazione della pubblica utilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-130