RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 125

In vigore dal 21 lug 1926
La prima somministrazione dev'essere contenuta nei limiti del credito aperto in corrispondenza del primo gruppo di opere o lavori da eseguire e spese da erogare. Le somministrazioni successive sono subordinate all'accertamento da compiersi dall'Ispettorato forestale della regolare esecuzione della parte del progetto corrispondente alle precedenti somministrazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-125

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