Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 120
In vigore dal 21 lug 1926
Il periodo di ammortamento del debito avrà inizio dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la concessione del mutuo. Per il periodo precedente all'inizio dell'ammortamento il Comune mutuatario pagherà soltanto la rispettiva quota d'interesse a integrazione di quella a carico dell'Azienda forestale, di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-120