RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 120

In vigore dal 21 lug 1926
Il periodo di ammortamento del debito avrà inizio dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la concessione del mutuo. Per il periodo precedente all'inizio dell'ammortamento il Comune mutuatario pagherà soltanto la rispettiva quota d'interesse a integrazione di quella a carico dell'Azienda forestale, di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-120

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