Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 116
In vigore dal 21 lug 1926
I Comuni che intendano anche chiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo di favore per il miglioramento dei loro pascoli montani devono alle domande, compilate con le norme dell', unire i seguenti documenti:
a) bolletta del ricevitore del Registro comprovante il pagamento della tassa d'istruttoria ai sensi del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1549;
b) copia della deliberazione in unica lettura del Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica o della deliberazione del Podestà, oppure, nel caso, del Regio commissario o del Commissario prefettizio, e nella quale siano stabiliti l'oggetto e l'importo del mutuo, con l'onere dell'interesse ai sensi dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il periodo di ammortamento e la garanzia ai termini dell' e seguenti della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro 2° (testo unico);
c) attestazione dell'Intendenza di finanza circa il limite normale, il limite massimo e l'importo bloccato della sovrimposta;
d) attestazione della Prefettura circa i vincoli costituiti sulla sovrimposta;
e) copia del bilancio comunale dell'anno in corso;
f) prospetto delle entrate ordinarie desunte dall'ultimo consuntivo approvato precedentemente alla deliberazione di contrattazione, e degli interessi passivi a carico del Comune previsti dal bilancio corrente;
g) estratto storico catastale della proprietà che si vuole migliorare o ridurre a pascolo;
h) i documenti che valgono a dimostrare il sistema di amministrazione del pascolo e del terreno da ridurre a pascolo: affitto, concessione diretta delle fide, appalto delle fide, ecc.;
i) dichiarazione della Cassa depositi e prestiti pel consenso di massima, alla concessione del mutuo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-116