Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 111
In vigore dal 21 lug 1926
Il Comitato forestale può modificare il piano dei lavori di miglioria determinando le opere che ammette al beneficio del contributo e la spesa presuntiva, nonché la percentuale del contributo stesso di cui all'articolo successivo.
Allo scopo di agevolare la compilazione dei progetti, una parte del contributo - non superiore al due per cento della spesa presuntiva - potrà essere corrisposta, all'atto della approvazione del progetto, direttamente al proprietario od anche agli Enti o persone indicate all'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-111