RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 109

In vigore dal 21 lug 1926
L'Ispettorato forestale, fatte verificare, occorrendo, le condizioni dei luoghi, trasmette la domanda col proprio parere al Comitato forestale. Ogni qualvolta sia opportuno, l'Ispettorato forestale, a richiesta dell'interessato, disporrà che la visita dei luoghi preceda la presentazione del progetto, al fine di concretare col progettista le opere di miglioramento da proporre, i criteri tecnici da seguire nella loro esecuzione ed i prezzi unitari da servire di base alle analisi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-109

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