RegolamentoCapo III

Art. 104

In vigore dal 21 lug 1926
In applicazione dell'ultimo comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del successivo il reparto della rendita dei terreni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni della Basilicata e della Calabria a favore degli Enti indicati negli articoli stessi sarà fatto dal Ministero dell'economia nazionale a fine di ogni esercizio finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-104

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo