Regolamento›Capo III
Art. 104
In vigore dal 21 lug 1926
In applicazione dell'ultimo comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del successivo il reparto della rendita dei terreni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni della Basilicata e della Calabria a favore degli Enti indicati negli articoli stessi sarà fatto dal Ministero dell'economia nazionale a fine di ogni esercizio finanziario.
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