Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 100
In vigore dal 21 lug 1926
La facoltà di occupazione temporanea e di espropriazione dei terreni vincolati, prevista dagli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, potrà essere esercitata soltanto dopo che i progetti di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati avranno ottenuto l'approvazione del Comitato forestale o quella del Magistrato alle acque, nel caso di terreni compresi nel compartimento di questo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-100