RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 95

In vigore dal 21 lug 1926
Ove il concessionario trascuri la esecuzione delle opere o venga meno ai patti della concessione, o comunque, con la inosservanza delle leggi e dei regolamenti comprometta lo scopo per il quale la concessione gli venne accordata, l'Ufficio, che ha l'alta sorveglianza dei lavori, lo diffida a mettersi in regola entro un congruo e perentorio termine, informandone il Ministero competente. Trascorso detto termine, che decorre dal giorno della comunicazione della diffida al concessionario, l'Ufficio, previ gli opportuni accertamenti, redige un processo verbale in contradittorio col rappresentante del concessionario, o, in mancanza dello stesso rappresentante, con l'attestazione di due testimoni. Sulla base di tale verbale il Ministero competente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, potrà provvedere alla revoca della concessione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-95

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo