Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 97
In vigore dal 21 lug 1926
Con l'approvazione dei progetti esecutivi i concessionari si intendono investiti delle facoltà che competono alla pubblica amministrazione per l'esecuzione delle opere previste nei progetti stessi.
Tali facoltà non possono però essere esercitate se non con i mezzi e nei modi previsti dalla legge.
§ 7. - Disposizione per il Mezzogiorno e le Isole.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-97