RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 101

In vigore dal 21 lug 1926
Approvati i progetti, gli Ispettorati forestali provvederanno alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti, nonché alla notificazione dell'elenco ai proprietari interessati. La pubblicazione sarà fatta all'albo del Comune e per un periodo di trenta giorni, durante il quale gli interessati avranno facoltà di presentare ricorsi e fare opposizioni. Trascorso detto periodo il sindaco invierà i reclami al Comitato forestale od al Magistrato alle acque, i quali con le loro osservazioni trasmetteranno gli atti al Ministero per l'economia nazionale per le definitive determinazioni. La dichiarazione di pubblica utilità sarà fatta dal Ministero per l'economia nazionale col decreto col quale si approva definitivamente il progetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-101

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